Niente più Gemelli per Leonardo.

Dopo 25 anni di attività, arriva al capolinea la Gemelli spa di Sesto Calende che opera nei sistemi interfonici di bordo l’aerospazio ed e è fornitore anche di Leonardo. Qualche giorno fa, infatti, Marco Lualdi presidente del collegio della seconda sezione civile del tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento della società nominandone curatore Daniele Zavagnin e convocando il prossimo 18 maggio i creditori per l’esame dello stato passivo. L’azienda presieduta da Alberto Pavan che la controlla e partecipata dalla Varese Investimenti della locale Unione degli industriali, aveva presentato nelle scorse settimane al tribunale, tramite ricorso redatto dall’avvocato Filippo Canepa di Osborne & Clarke, domanda di concordato con riserva basata sulla “continuità indiretta” in quanto il piano prevedeva la prosecuzione dell’attività aziendale in capo -attraverso un contratto d’affitto prima e una proposta irrevocabile d’acquisto poi – alla nuova Gemelli srl, emanazione della Logic spa di Cassina de Pecchi che opera nello stesso settore ed è presieduta e controllata da Fabrizio Foresio, già presidente e socio della Aermacchi. Il fabbisogno concordatario era stato stimato in 2,74 milioni di euro per un attivo complessivo di eguale entità.

Il tribunale di Busto Arsizio, però, ha giudicato che “i flussi rivenienti dalla gestione dell’azienda non costituiscono per i creditori alcuna risorsa futura riconducibile e imputabile alla continuità aziendale della debitrice” e “il prezzo di 2,5 milioni. ricavato dalla cessione del complesso aziendale risulta totalmente disancorato e indifferente rispetto ai flussi astrattamente rinvenibili dall’azienda ceduta in quinto l’obbligazione di pagamento da parte di Gemelli srl prescinde ovviamente dagli esiti dell’attività d’impresa”. Inoltre il business plan di Gemelli srl evidenziava “significative carenze sotto il profilo della struttura organizzativa e produttiva e la insostenibilità della struttura economico-produttiva attuale”. Di qui l’inammissibilità del concordato e il successivo fallimento.