Consoli perde contro la Consob.
Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca attualmente in liquidazione, perde in appello contro la Consob mentre sabato 6 febbraio il pm di Treviso Massimo De Bortoli, durante l’udienza preliminare per il crac dell’istituto di credito, ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex a.d. per i reati di truffa, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. Qualche giorno fa, infatti, la corte d’appello del tribunale di Venezia ha respinto l’opposizione che Consoli aveva presentato avverso la delibera del 2018 con cui la commissione l’aveva condannato a pagare una multa di 180mila euro per “aver pianificato e coordinato l’attività finalizzata all’offerta di vendita delle azioni di Veneto Banca” ma senza prospetto informativo. Otto anni fa, infatti, la banca aveva massicciamente e sistematicamente venduto ai propri clienti (soci e non soci) azioni proprie in contropartita diretta detenute nel “fondo azioni proprie”, nonché fatto sottoscrivere azioni emesse mediante la modalità della cosiddetta “apertura libro soci”. Tale attività di rafforzamento patrimoniale si era correlata, tra l’altro, alla nota di Banca d’Italia del 22 febbraio 2013 con cui l’Autorità aveva chiesto all’istituto di credito guidato da consoli di innalzare la soglia del suo Core tier 1 Ratio ed alla pertinente nota di risposta di Veneto Banca del 29 aprile seguente, con cui la stessa, nel definire le iniziative che avrebbe intrapreso, aveva indicato quale azione correttiva, tra le altre, l’apertura del libro soci per complessivi 150 milioni di euro.
La vendita era stata realizzata su base continuativa, nell’ambito di quella che, dalle dichiarazioni dei direttori territoriali, sarebbe risultata essere una vera e propria iniziativa “promozionale” coordinata, finalizzata a sollecitare i clienti ad acquistare/sottoscrivere i detti titoli azionari facendo figurare le vendite/sottoscrizioni di azioni come operazioni effettuate dietro iniziativa dei clienti stessi. La vendita di azioni era stata declinata attraverso la fissazione di obiettivi di budget assegnati alla rete di vendita: le operazioni di vendita e sottoscrizione di titoli era quindi state proposte e concluse su base sistematica e secondo modalità standardizzate nei confronti della generalità dei clienti della banca configurando quindi una “offerta al pubblico di prodotti finanziari” di cui all’art. 1, comma 1, lett. t) del TUF, ma eseguita in assenza del prospetto informativo previsto dall’art. 94, comma 1, del medesimo testo unico. Di qui la sanzione a Consoli (e altri), confermata ora dall’appello.